Cass. pen., sez. III, 13.11.2000, n. 11590
Stralcio
In tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni dettate dall'articolo 54 disp. att. cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'articolo 177 cod. proc. pen. ... continua
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Cass. civ., sez. III, 13.11.2000, n. 14698
Stralcio
Va a tal fine rilevato che il termine di un anno per l'impugnazione, stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorre dal giorno della pubblicazione e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, atteso che la decorrenza del termine dalla data della comunicazione configgerebbe con il principio secondo cui la cosa giudicata si forma dopo un certo lasso di tempo indipendentemente dalla notificazione della sentenza, nonché con la regola che prevede la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza solo alle parti costituite.
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Cass. civ., sez. V, 27.10.2000, n. 14191
Stralcio
La carenza di tale prova comporta, in tema di adempimenti, l'applicazione della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. e non di quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario. ... continua
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Cass. civ., sez. I, 26.10.2000, n. 14105
Starlcio
La notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è espressamente disciplinata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale dispone che, quando avviene la consegna nelle mani proprie del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del D.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo ... continua
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Cass. civ., sez. Unite, 12.10.2000, n. 1097
Stralcio
(...) a norma dell'art. 139 cod. proc. civ., è nulla la notificazione avvenuta mediante consegna di copia dell'atto al portiere dello stabile del destinatario qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza dell'intimato senza certificare l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto (Cass. 17 ottobre 1988, n. 5637), e ciò vale anche per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale poiché l'inosservanza dell'ordine delle persone indicate dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, quali possibili consegnatari ... continua
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Cass. civ., sez. I, 10.10.2000, n. 13468
Stralcio
E' da escludere la nullità della notifica del ricorso per cassazione, per incertezza assoluta sulla persona cui è fatta, quando dal contesto dell'atto siano ricavabili indicazioni idonee a colmare le eventuali lacune. ... continua
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Cass. civ., sez. II, 5.10.2000, n. 13285
Stralcio
Costituisce ormai principio comunemente recepito dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, nella notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario (o a persona abilitata a riceverlo in sua vece ex articolo 8 della legge n. 890 del 1982) ed abbia accertato l'inesistenza di mutamenti di domicilio, residenza o dimora del predetto, ha l'obbligo di rilasciare al notificando avviso di deposito del piego nell'ufficio e di provvedere (a deposito eseguito) alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzion ... continua
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Cass. civ., sez. II, 2.10.2000, n. 13003
Stralcio
Se la notificazione è eseguita in forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente, essa non vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, rispetto al quale non può invocarsi il principio che la parte non può far valere la nullità cui essa stessa ha dato causa (art. 157 c.p.c.), atteso che la notificazione al domicilio reale del soccombente anziché al procuratore costituito non è, per questo solo fatto, inficiata da alcuna nullità, ma realizza soltanto una diversa forma ... continua
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Comm. trib. centr., sez. XVI, 27.9.2000, n. 5362
Stralcio
Qualora l'abitazione, ufficio o azienda del contribuente si trovi nel medesimo Comune in cui deve essere effettuata la notifica dell'accertamento in rettifica, tale notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 140 C.P.C. e non nei modi previsti dall'art. 60, lett. e), del DPR n. 600 del 1973.
Pertanto è necessaria la comunicazione al contribuente mediante lettera raccomandata dell'avvenuto deposito della notifica presso la casa comunale.
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Cass. civ., sez. III, 25.9.2000, n. 12666
Stralcio
(...) il deposito dei documenti comprovanti l'ammissibilità del ricorso per cassazione deve avvenire nelle forme stabilite dal citato art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., con preventiva notifica mediante elenco alla controparte, ancorché questa non abbia resistito in giudizio mediante controricorso, atteso che la mancata notifica di tale controricorso preclude all'intimato la possibilità di presentare memorie, ma non la possibilità di partecipare alla discussione orale e di esercitazione in tal modo, anche in relazione alla documentazione predetta, la propria difesa; con la ... continua
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Cass. civ., sez. III, 1.9.2000, n. 11498
Stralcii
Nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982 n. 890), dopo aver accertato che il destinatario stesso non abbia cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che manchino persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciargli avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le ... continua
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Cass. civ., sez. V, 29.8.2000, n. 11315
Stralcio
Infatti, l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti. ... continua
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Cass. civ., sez. Lavoro, 12.8.2000, n. 10767
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Comm. trib. centr., sez. III, 11.8.2000, n. 4691
Non è legittima la notifica dell'avviso di un accertamento in rettifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 C.P.C., qualora non risulti dalla relata di notifica che, prima di applicare il citato art. 140 C.P.C., si sia proceduto ai sensi degli artt. 138 e 139 C.P.C.. ... continua
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Cass. civ., sez. V, 11.8.2000, n. 10629
Stralcio
Al riguardo si osserva che il ricorso alle forme di notificazione dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c. E' irrituale, invece, il ricorso a tale forma di notificazione nel caso in cui all'indirizzo indicato il destinatario della notifica risulti sconosciuto. ... continua
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Comm. trib. centr., sez. III, 11.8.2000, n. 4691
Stralcio
Non è legittima la notifica dell'avviso di un accertamento in rettifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 C.P.C., qualora non risulti dalla relata di notifica che, prima di applicare il citato art. 140C.P.C., si sia proceduto ai sensi degli artt. 138 e 139 C.P.C.. ... continua
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Cass. civ., sez. Lavoro, 10.8.2000, n. 10571
Stralcio
Secondo consolidata giurisprudenza in relazione al luogo della notificazione ed alla persona cui l'atto è consegnato, la notifica è nulla se la consegna avviene in luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima; è invece inesistente quando l'atto sia consegnato in luogo o a persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili o collegabili al soggetto passivo della notificazione (cfr. ex multis Cass. 10380/97). ... continua
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Cass. civ., sez. V, 9.8.2000, n. 10477
Stralcio
A norma dell'art. 17 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546, le comunicazioni e le notificazioni devono essere fatte, salvo la consegna in mani proprie (ipotesi, come si è detto, non verificatasi) nel domicilio eletto, e solo in sua mancanza nella residenza del destinatario; non vi è d'altra parte prova che la comunicazione abbia raggiunto egualmente il suo scopo, non avendo svolto il contribuente alcuna attività processuale in relazione all'udienza di trattazione del 23.5.1997 ... continua
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Cass. civ., sez. III, 4.8.2000, n. 10243
Stralcio
(...) la notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. è consentita anche nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso di notifica presso la sede legale e non anche presso la sede effettiva. ... continua
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Comm. trib. centr., sez. XX, 26.7.2000, n. 4425
Stralcio
Deve ritenersi nulla la notifica dell'atto di accertamento in rettifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 C.P.C. per assenza del destinatario, qualora nel termine previsto sia stato effettuato soltanto il deposito dell'atto presso il Comune e non anche la spedizione della raccomandata con la quale si dava notizia dell'avvenuto compimento delle altre formalità prescritte.
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Cass. civ., sez. II, 24.7.2000, n. 9658
Stralcio
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Cass. pen., sez. III, 14.7.2000, n. 2116
L'avviso al difensore della data dell'udienza camerale ex art. 310 cod. proc. pen., può, come qualsiasi avviso urgente, essere effettuato anche a mezzo fax, giusta la generale previsione di cui all'art. 150 cod. proc. pen., ma in tal caso, non offrendo in sé il mezzo in questione la certezza che la comunicazione sia regolarmente giunta a destinazione, grava sul soggetto trasmittente l'onere di assicurarsi di tale circostanza, dovendosi, in difetto, escludere che la notifica sia stata regolarmente effettuata. ... continua
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Cass. pen., sez. V, 4.7.2000, n. 3330
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Cass. civ., sez. II, 28.6.2000, n. 8799
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Cass. civ., sez. Lavoro, 24.6.2000, n. 8653
Stralcio
(...) la notifica a mezzo del servizio postale (da effettuarsi ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 20 novembre 1982 n. 890) non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, di talché a tale data occorre far riferimento ai fini della verifica della tempestività del ricorso (cfr. ex multis Cass. 3764/95). ... continua
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Cass. civ., sez. II, 20.6.2000, n. 8402
Stralcio
E' noto che le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica (nella specie società in nome collettivo) si eseguono, ai sensi dell'art. 145, comma 2°, c.p.c. nella sede indicata dall'art. 19, comma 2°, dello stesso codice, ove esse svolgono attività continuativa, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante della società o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c. sono applicabili solo quando l ... continua
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Cass. pen., sez. IV, 15.6.2000, n. 7118
Stralcio
L'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, non surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se in presenza dell'imputato. Ne consegue che non può essere considerata una valida elezione di domicilio la menzione di essa contenuta nell'atto di appello redatto dal difensore. ... continua
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Cass. pen., sez. I, 6.6.2000, n. 6675
Stralcio
Invero in tema di notificazioni vale il principio di carattere generale secondo cui la notifica di atti ed avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorché in presenza di una elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario ... continua
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Cass. civ., sez. V, 6.6.2000, n. 7608
Stralcio
In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso in appello può essere effettuata - giusta la espressa facoltà riconosciuta dall'art. 16, comma 3, prima proposizione, del d. lg. n. 546 del 1992 - direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In tale eventualità gli artt. 3 e 4 della legge 20 novembre 1982 n. 890, prescrivono le formalità che l'ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 cit. ) deve compiere per la ... continua
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Comm. trib. centr., sez. XVI, 13.6.2000, n. 3846
E' nulla la notifica di un avviso di accertamento in rettifica dell'INVIM qualora la stessa sia stata effettuata con le forme previste dall'art. 143 CP.C. presso una precedente sede della società destinataria, in quanto l'Ufficio del Registro aveva l'onere di individuare l'esatta ubicazione della attuale sede legale della società e di provvedere quindi alla regolare notificazione. ... continua
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